INTRODUZIONE

La Carta costituzionale è rivolta alla tutela dei diritti della persona:

– Art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (…) senza distinzione (…) di condizioni personali e sociali”;

– Art.34 “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni è obbligatoria e gratuita. I capaci ed i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti dell’istruzione”;

– Art.38 “Gli inabili hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale”. (…)

I problemi di una persona rappresentano un’occasione per affrontare i problemi comuni a tante altre persone.

La circolare ministeriale sui Bisogni Educativi Speciali del 6 marzo del 2013, in continuità con la normativa sui Disturbi Specifici di Apprendimento del 2011, ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse” (Circolare ministeriale 8 del 6 marzo 2013).

Avendo identificato un alunno come BES, va predisposto un PDP (Piano didattico personalizzato), un percorso individualizzato che permetta l’integrazione e l’inclusione dello/a studente/essa a scuola, ovvero che garantisca il suo diritto all’istruzione e all’educazione, il pieno sviluppo della sua personalità e l’effettiva partecipazione alla vita scolastica.

Integrare una persona con difficoltà significa includerla attivamente nella quotidianità, non vedendola solo come “diversa” e “speciale”, ma riconoscendone anche la “normalità”.

Normalità dunque come uguaglianza di valore. Alla normalità si deve dare un primo significato (e valore) come identità dei diritti: normalità come pari valore di ognuno, uguaglianza dei diritti, a prescindere dalle condizioni personali, sociali, ecc. Il pari valore intrinseco di ogni persona è alla base dell’intero corpus di leggi e norme del nostro Paese, partendo dalla Costituzione. […] Bisogno di normalità, dunque, come affermazione del possesso degli stessi diritti di tutti gli altri, dell’essere soggetto di valore pari a quello di tutti gli altri e di avere pari opportunità. Anzi, diritto a compensazioni e aiuti se qualcosa ostacola la realizzazione del proprio potenziale: si pensi alla lezione di Don Milani “dare di più a chi ha di meno”, non solo garantire a tutti le stesse possibilità (Ianes, Dario: La speciale normalità – Strategie di integrazione e inclusione per le disabilità e i Bisogni Educativi Speciali, Erickson, Trento, 2006).

Prosegue Ianes:

La lotta per l’integrazione scolastica, […] le lotte per i diritti umani in tutto il mondo partono ovviamente da questo bisogno di uguaglianza, dal bisogno di essere considerati pari agli altri, non inferiori. Sentirsi normali nel senso di sentirsi di pari valore, anche se profondamente diversi (Ianes, Dario: La speciale normalità).

In quest’ottica, compito dell’insegnante è attuare buone pratiche per l’integrazione scolastica, promuovendo la persona “diversa”, valorizzando le sue potenzialità individuali, riconoscendo la sua “specialità” ma vedendo anche la sua “normalità”. L’insegnante di classe deve interagire con l’insegnante specializzato sul sostegno (un insegnante che fa da mediatore tra il soggetto disabile e gli altri soggetti della scuola, un insegnante competente e garante per il sostegno e l’integrazione scolastica) per attuare l’integrazione scolastica e favorire poi l’integrazione in tutti i contesti sociali.

Tenendo conto delle personalità degli/e alunni/e, in base ai diversi bisogni educativi speciali, l’insegnante di classe deve adattare la sua proposta didattica alle caratteristiche individuali dei discenti, diversificando i percorsi di insegnamento/ apprendimento, individualizzandoli, e attuando degli interventi speciali, per assicurare a tutti le competenze di base. Questi interventi speciali devono basarsi sui principi della ‘gradualità’, della ‘gratificazione’ e del ‘gruppo come risorsa’, e avvalersi di strategie didattiche adeguate, progettando congiuntamente agli altri insegnanti, lavorando sui contenuti e adattando gli obiettivi e i materiali, per raggiungere obiettivi e traguardi comuni.

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

“La direttiva del 27/12/2012 e la C.M. 8/2013” hanno introdotto la nozione di “ Bisogno Educativo Speciale” (B.E.S.) come categoria generale comprensiva di tutte le condizioni richiedenti l’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei cinque pilastri dell’inclusività:

❖ individualizzazione, percorsi differenziati per obiettivi comuni;

❖ personalizzazione, percorsi e obiettivi differenziati;

❖ strumenti compensativi;

❖ misure dispensative;

❖ impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali.

L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI CON B.E.S.

In presenza di studenti con BES è necessario, in primo luogo avere conoscenza preventiva delle varie tipologie di BES e delle risorse e delle strategie necessarie per operare. Occorre, poi, formalizzare compiti e procedure, in modo che tutti cooperino al raggiungimento di esito positivo. Il riconoscimento formale (con verbalizzazione assolutamente motivata) da parte del consiglio di classe è il primo momento della “storia inclusiva” dell’alunno con B.E.S. diverso dalla disabilità o da un D.S.A. o assimilabile (in quanto per questi ultimi la formalizzazione consegue a disposizione di legge: 104/1992 e 170/2010 come integrata ai punti 1.2 e 1.3 della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012).

Dall’integrazione all’inclusione

L’Italia è stata tra i primi Paesi a scegliere la via dell’integrazione degli alunni con disabilità in scuole e classi comuni

• dallesclusione allinserimento

• dallinserimento allintegrazione

• dallintegrazione allinclusione

 

“…in particolare nei sistemi educativi e formativi “includere” significa rimuovere ogni barriera agli apprendimenti e alla partecipazione superando la logica e la pratica dei “bisogni educativi speciali” (Booth T., Ainscow M., 2004)

INTEGRAZIONE

INCLUSIONE

  •  Si riferisce all’ambito educativo in senso stretto.
  •  Guarda al singolo alunno.
  •  Interviene prima sul soggetto, poi sul contesto.
  •  Incrementa una risposta speciale.
  •  Si riferisce alla globalità delle sfere
  • Si riferisce alla globalità delle sfere educativa, sociale e politica.
  •  Guarda a tutti gli alunni.
  •  Interviene prima sul contesto, poi sul soggetto.
  •  Trasforma la risposta speciale in normalità.

“L’educazione inclusiva è un processo continuo che mira ad offrire educazione di qualità per tutti rispettando diversità e differenti bisogni e abilità, caratteristiche e aspettative educative degli studenti e delle comunità, evitando ogni forma di discriminazione”(International Conference on Education-Ginevra 2008)

E inclusiva una scuola che permette a tutti gli alunni, tenendo conto delle loro diverse caratteristiche sociali, biologiche e culturali, non solo di sentirsi parte attiva del gruppo di appartenenza, ma anche di raggiungere il massimo livello possibile in fatto di apprendimento.

LA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO

Attraverso il potenziamento della cultura dell’inclusione per realizzare il diritto all’apprendimento per tutti gli studenti e gli alunni anche in situazione difficoltà. Risulta evidente che la semplice presenza degli alunni disabili o con DSA o in difficoltà nelle nostre scuole non basta a costruire una scuola inclusiva.

Occorre:

  • Che l’azione educativa fornisca risultati efficaci per TUTTI e per CIASCUNO.
  • Cambiamento nel modo d’insegnare e di valutare che valga per TUTTI e per CIASCUNO.
  • Cambiamento nell’organizzazione.

Quindi per la scuola non è importante l’approccio clinico ma l’approccio educativo che permette di individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative personalizzate.

Non è importante, quindi, preoccuparsi di definire chi sono i BES; importante invece è cambiare il modo di insegnare e di valutare affinché ogni studente in relazione alla sua manifesta difficoltà trovi la giusta risposta.

Accolto ciò possiamo dire che gli alunni con BES sono coloro che richiedono di una particolare accentuazione della personalizzazione che resta fondamentale per ciascuno.

Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Oggi lo scenario è cambiato: bisogna rafforzare il paradigma inclusivo. E’ cambiata anche la definizione di benessere.

L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. Tre grandi sottocategorie:

  • quella della disabilità [tutelata dalla legge n. 104/1992];
  • quella dei disturbi specifici dell’apprendimento [tutelata dalla legge n. 170/2010];
  • quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale [tutelata dalla Direttiva ministeriale del 27.12.2012 e successive circolari e note del 2013].

Di seguito una tabella riassuntiva:

BES Tabella

Per quanto riguarda disabilità e DSA, possiamo contare su una discreta esperienza e sull’ausilio di una consistente produzione di testi specifici e sul supporto di medici ed operatori sanitari.

Per quanto riguarda i BES del terzo tipo non certificati (quasi sempre) occorre costruire un nuovo approccio alla problematica.

Le risorse non sono infinite In una logica di singole risposte a singoli bisogni: richiesta esponenziale di risorse.

Va potenziata la cultura dell’inclusione anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari.

Chi sono i bes nella normativa

  • Disabilità  (applicazione L.104 / 92 nessuna novità)
  • DSA  (applicazione L.170 / 2010 e successivi DM 5669 / 2012,  linee guida del 12/07/2011)
  • B.E.S.: Direttiva ministeriale del 27/12/2012
  • circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e successive note di pari oggetto (del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013);
  • ALTRI TIPI DI BES:

– Disturbi evolutivi specifici (disturbo del linguaggio, disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo dello spettro autistico leggero che non rientri nelle casistiche della l.104 / 92 si riferiscono alle leggi 53/2003 e 170/2010)

– ADHD  (casi gravi L.104 / 92 per gli altri è estensioni le misure previste nella L.170 / 2010)

– ciclo cognitivo limite  (se non rientrano nelle previsioni delle leggi 104/92 e 170/2010 è necessario personalizzare il percorso)

– Svantaggio sociale-culturale e non divulgazione della cultura della lingua italiana  ( L.53/2003 personalizzazione, e per gli alunni NAI possibile dall’articolo 5 DPR 89/2009)

FIGURA COINVOLTE E COMPITI
La normativa vigente prevede quattro tipologie di gruppi di studio e di lavoro:
  • 1. il gruppo di lavoro interistituzionale provinciale  (GLIP)  presso presso USP in attuazione della L. n. 104/92, art. 15, comma 1.normativa: Legge n. 104 / 92D.M. n. 122/94
  • 2. Il gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di Handicap presso l’USP  (GRUPPO H)  legislazione: Legge n. 104 / 92D.M. n. 122 / 94C.M. n. 123/94
  • 3. il gruppo di studio e di lavoro di istituto  (GLH)  ai sensi della L. n. 104/92, art. 15, comma 2. normativa: CM n. 262/88, par.2 Legge n. 104/92 DM n. 122/94

4. il gruppo tecnico di istituto  (GLHO)  per ciascun alunno in situazione di handicap in relazione ai singoli casi, ai sensi della L. n. 104/92, art.15, comma 2.normativa: Legge n. 104/92.

Il decreto di revisione del D.lgs. 66/2017, recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, riguarderà anche i gruppi per l’inclusione, in particolare il GIT.

Alla luce delle modifiche che saranno apportate, vediamo quali sono i succitati gruppi e quali funzioni svolgeranno.

Gruppi per l’inclusione

I gruppi per l’inclusione scolastica sono:

  1. il GLIR, a livello regionale;
  2. il GIT, a livello di ambito territoriale provinciale, uno per ogni ambito di ciascuna provincia;
  3. il GLI, a livello di singola istituzione scolastica
  4. i GLHO, a livello di singola istituzione scolastica

GLIR

I gruppi di lavoro interistituzionali regionali (GLIR) sono istituiti presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale.

Il GLIR svolge i seguenti compiti:

  • consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma, previsti dagli articoli 13, 39 e 40 della legge 104/92, integrati con le finalità indicate dalla 107/2015, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;

  • supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT);

  • supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale.

Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all’USR o da un suo delegato, mentre gli altri membri sono individuati tramite un apposito decreto del Miur che ne definisce anche l’articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata e l’assegnazione di altre funzioni per il supporto all’inclusione.

GIT

I gruppi per l’inclusione territoriale (GIT) sono istituiti a livello di ambito territoriale provinciale (uno per ATP) o a livello delle città metropolitane maggiori.

Il GIT:

  • è composto da docenti esperti nell’ambito dell’inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative;

  • è nominato con decreto del direttore generale dell’ufficio scolastico regionale;

  • è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico che lo presiede.

Per quanto riguarda i compiti, il GIT:

  • conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all’USR relativa al fabbisogno delle misure di sostegno oppure esprime su tale richiesta un parere difforme;

  • supporta le scuole:

– nella definizione dei PEI, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF

– nell’uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l’Inclusione della singola istituzione scolastica

– nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva

  • svolge ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché di coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio. In tal caso, il GIT è integrato dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell’inclusione scolastica e dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

Evidenziamo che in seguito alle modifiche apportate, il GIT non ha più il compito di formulare all’USR la proposta delle risorse di sostegno didattico da assegnare a ciascuna scuola.

Le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata e l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica, sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica.

GLI

I gruppi di lavoro per l’inclusione (GLI) sono istituiti presso ciascuna istituzione scolastica.

Il GLI è composto da:

  • docenti curricolari;

  • docenti di sostegno;

  • eventualmente da personale ATA;

  • da specialisti della Azienda sanitaria locale.

Il Gruppo è nominato dal dirigente scolastico.

Il GLI ha il compito di:

  • supportare il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione;

  • supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.

Per la definizione e l’attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto di: studenti, genitori ed eventualmente della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell’ambito dell’inclusione scolastica.

Per la realizzazione del Piano di inclusione e del PEI, il GLI collabora con il GIT e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

GLHO

I Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità sono costituiti a livello di istituzione scolastica.

IL GLHO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione di:

  • genitori dell’alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;

  • figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe;

e con il supporto di:

  • unità di valutazione multidisciplinare

  • un rappresentante designato dall’Ente Locale

All’interno del Gruppo di Lavoro Operativo, inoltre, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con  disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Il GLHO, tenuto conto del profilo di funzionamento, ha i seguenti compiti:

  • definizione del PEI;

  • verifica del processo di inclusione;

  • quantificazione delle ore di sostegno;

  • quantificazione delle altre misure di sostegno.

Ai componenti del GLHO non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o qualsiasi altro emolumento.

Dall’attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in maniera indiretta, maggiori oneri di personale.

FUNZIONE STRUMENTALE

  • È referente del progetto per l’integrazione scolastica d’Istituto per il Dirigente Scolastico nel monitoraggio i bisogni relativi all’integrazione.
  • Ha la conoscenza della situazione globale dell’istituto verso l’alto con bisogni educativi speciali.
  • Collabora con il Dirigente Scolastico per l’assegnazione delle ore di sostegno alla classe dell ‘alunno certificato.
  • Raccoglie e tiene la storia scolastica degli alunni dell’istituto.
  • Organizza il passaggio di informazioni, relative all’alunno, tra le scuole e all’interno dell’istituto.
  • Favorisce la comunicazione interna ed esterna, con particolare riferimento al rapporto Scuola-Famiglia-ULSS (L.104/92).
  • Contatta il personale ULSS per gli incontri di equipe.
  • Coordina il gruppo degli insegnanti di sostegno.
  • Incontra i genitori, se necessario.
  • Promuovere la raccolta delle buone prassi.

Si impegna a realizzare quanto possibile l’inclusione scolastica.

IL CONSIGLIO DI CLASSE O TEAM DOCENTI

Il contributo dei docenti curricolari all’inclusione è un “dovere deontologico”(D.M. 226/1995)

  • Realizza il progetto accoglienza per gli alunni della classe con particolare attenzione per gli alunni con bisogni educativi speciali.
  • Il PDF e il PEI sono redatti da tutto il Consiglio di classe, coordinato dal docente di Sostegno o dal Coordinatore della classe, dagli operatori sociosanitari e dalla famiglia e possono essere presi in visione dal GLH d’Istituto.
  • Svolge attività di orientamento per tutti gli alunni con particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali.
  • Progetta attività per tutta la classe per facilitare e migliorare la relazione le dinamiche di classe e l’inclusione.
  • Il Consiglio di classe prima della elaborazione del PEI definisce gli obiettivi minimi che NON fanno esclusivamente riferimento al solo curricolo, ma alle attitudini dell’alunno al fine di individuare competenze e capacità irrinunciabili al fine dell’orientamento per la realizzazione del progetto di vita.
  • Ogni docente del CdC/ Team considera nella sua programmazione sia le competenze di base essenziali (la capacità applicativa di un sapere) della sua disciplina, sia quelle relative alla vita pratica e di relazione.
  • Programma attività significative da far svolgere all’alunno che segue una programmazione differenziata nelle ore in cui non è presente l’insegnante di sostegno.

Definisce di comune accordo modalità e tempi di somministrazione delle verifich

INSEGNANTE DI SOSTEGNO:

  • Assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera;
  • Accoglie l’alunno e i Genitori dell’alunno;
  • Si fa carico di raccogliere le informazioni pregresse;
  • Discute e valuta insieme con gli insegnanti di classe e stende la programmazione individualizzata e si fa carico che sia condivisa da tutto il team docenti, gli operatori sociosanitari e le famiglie;
  • Organizza, in collaborazione con il team, le attività per l’alunno
  • Coordina anche in collaborazione con il referente d’istituto l’attività dell’operatore sociosanitario;
  • Tiene i rapporti con la famiglia (anche attraverso il“quaderno di viaggio”);
  • Facilita il lavoro di rete tra operatori scolastici, extrascolastici,famiglie monitorando le attività formative;
  • Partecipa alla stesura di tutti i documenti e progetti per l’integrazione;
  • Promuove l’innovazione metodologica e tecnologica favorendo l’utilizzo di linguaggi multimediali per le attività formative;

Garante, insieme al coordinatore di classe, della uniformità delle modalità pedagogiche di tutto il CdC/Team e della coerenza nel raggiungimento congiunto dei risultati attesi.

L’OPERATORE SOCIOSANITARIO:

  • Opera soprattutto nell’ambito dell’autonomia personale e sociale;
  • Formula la Diagnosi Funzionale ( art.2 comma 5 leg.104 e DPR 24 febbraio 1994);
  • Collabora alla realizzazione del PEI dando suggerimenti sulle attività;
  • Supporta l’insegnante di sostegno nel reperimento delle risorse delle diverse strutture per mediare il rapporto tra alunni ed ambiente;
  • Supporta nel raccordo scuola/famiglia;
  • Contribuisce alla verifica del raggiungimento degli obiettivi formulando osservazioni mirate sulle attività socio-educative e riabilitative;
  • Partecipa, se necessario, ai consigli di classe;

Si confronta con gli insegnanti sulle migliori modalità di gestione delle attività assistenziali, di accoglienza e di tutela.

EDUCATORI:

Gli Educatori sono una risorsa importante per la scuola: vengono assegnati su progetti educativi che prevedono la figura di un mediatore, facilitatore delle relazioni e delle autonomie personali degli alunni diversamente abili. Sono richiesti dal servizio di neuropsichiatria infantile. Sono parte integrante del progetto educativo predisposto sull’alunno/a, pertanto:

  • partecipano alla stesura e verifica della progettazione;
  • svolgono attività individualizzate predisposte dall’insegnante di sostegno all’interno o all’esterno dell’aula (come da piano di lavoro inserito nel PEI);
  • si alternano nell’orario scolastico con i docenti di sostegno, secondo i criteri stabiliti e il piano educativo individualizzato;
  • possono partecipare ai progetti, alle uscite didattiche previste per la classe (in questo caso non sono responsabili degli alunni, deve essere quindi previsto un congruo numero di docenti accompagnatori);
  • devono essere presenti agli incontri con le famiglie e gli operatori socio-sanitari.;

Si ricorda che gli assistenti educativi non hanno responsabilità sulla classe, ma solo sull’alunno con certificazione, pertanto non è possibile affidare a loro piccoli o grandi gruppi all’esterno della classe.

Il COLLABORATORE SCOLASTICO:

  • Garantisce l’assistenza di base degli alunni disabili (leg. 104, nota 3390/2001 e art 3 comma 4 dello stesso Decreto 66/17, CCNL personale ATA);
  • Collabora alla costruzione di un ambiente accogliente e stimolante per la maturazione delle autonomie personali della comunicazione;
  • Viene coinvolto nella progettazione per il ruolo prezioso che può svolgere in vari contesti scolastici;

Svolge attività specifiche su incarico del D.S.

La PARTECIPAZIONE della FAMIGLIA:

  • La Famiglia si rivolge al D.S. o alla funzione strumentale per ricevere informazioni relative alla progettualità formativa della scuola;
  • La Famiglia è tenuta a rinnovare la richiesta delle forme di sostegno previste dalla legge;
  • La Famiglia collabora alla stesura del PDF e del PEI confrontandosi col docente di sostegno, l’operatore sociosanitario il coordinatore di classe e l’equipe
  • La famiglia condivide alla fine del primo quadrimestre, qualsiasi variazione al PEI e al contratto formativo.

INCONTRI CON I GENITORI:

Oltre agli incontri istituzionali, ogni volta che si ritiene necessario.

 

LA DIAGNOSI FUNZIONALE

E’ lo strumento che definisce le principali caratteristiche del funzionamento della persona, in relazione ai diversi contesti di vita. È il primo elemento su cui si costituisce il progetto di vita individuale che si declinerà negli interventi di potenziamento delle capacità e funzioni in ambito scolastico ed extrascolastico con la realizzazione del PDF e del PEI viene redatta dall’équipe che certifica. Si tratta della descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’allievo quando viene in contatto con la struttura sanitaria. Mette in evidenza le potenzialità dei soggetti negli ambiti:

  • cognitivo
  • affettivo-relazionale
  • linguistico
  • sensoriale
  • motorio-prassico
  • neuropsicologico
  • autonomia personale e sociale

Contiene tutti gli elementi necessari per accedere agli interventi educativi, assistenziali e di sostegno previsti e deriva dall’acquisizione di elementi clinici psico-sociali. La Diagnosi Funzionale deve essere redatta in tempo utile per l’assegnazione delle forme di sostegno previste per l’anno scolastico successivo E’ soggetta al segreto d’ufficio.

Normativa:

  • D.P.R. 24/02/1994, art. 3
  • L. 5/02/92 n. 104 art.12

C.M. n.250/85

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF)

Il profilo dinamico funzionale va compilato come da accordo di programma:

  • ll’inizio del primo anno di frequenza,
  • verificato periodicamente,
  • aggiornato a conclusione del ciclo, sulla base della conoscenza dell’alunno e del contenuto della Diagnosi Funzionale.

E’ lo strumento di raccordo tra le conoscenze sanitarie, educativo didattiche e familiari per individuare modalità su cui articolare il PEI. Viene redatto dalla scuola, ULSS, e famiglia che concordano gli obiettivi didattici ed educativi e le proposte di attività che saranno programmate durante l’anno scolastico e controfirmato da tutte le componenti.

Normativa:

  • Legge 104/92

D.P.R. 24/02/94, art.4

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

“è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati…in un determinato periodo di tempo…”

  • descrive gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro predisposti per l’alunno in un determinato periodo di tempo ai fini della realizzazione del diritto all’’educazione e all’istruzione;
  • è redatto dall’insegnante di sostegno e dagli insegnanti curriculari in collaborazione con operatori sanitari e genitori;
  • tiene presenti i progetti didattico educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche;
  • è correlato alle disabilità dell’alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità comunque disponibili;
  • Viene preparato nel periodo ottobre-novembre A.S. in corso, rinnovato ogni anno.

Il gruppo che redige il P.E.I., tiene conto delle indicazioni contenute nella Diagnosi Funzionale (DF) e nel Profilo Dinamico Funzionale (PDF), propone interventi integrati fra loro. Queste proposte devono essere finalizzate al superamento della disabilità, delle difficoltà che da questa derivano e mirare allo sviluppo delle potenzialità esistenti e si riferisce a progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione, nonché a forme di integrazione tra attività scolastica ed extrascolastica.  Infine verifica anche il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Normativa:

  • C.M. 250/85
  • Legge 104/92
  • D.P.R. 24/02/94

Il PAI è uno strumento per la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola.

La Circolare Miur n. 8 del 6/3/2013 (Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali), fornisce indicazioni in merito alla redazione del Piano annuale per l’Inclusività che è riferito non solo agli allievi disabili, ma a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Il PAI è il documento che, redatto entro il mese di giugno dal Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) e approvato dal Collegio Docenti, fornisce un quadro dettagliato dell’anno scolastico appena trascorso e fornisce indicazioni per il nuovo anno.

Il documento si articola in due parti:

  • Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità. In esso si individuano i punti di forza e criticità degli interventi di inclusione posti in essere nel corso dell’anno appena trascorso e si riportano i dati relativi al periodo settembre – giugno.
  • Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno. In esso vengono riportate le proposte operative di miglioramento che si intendano attuare nell’anno scolastico successivo al fine di incrementare il livello di inclusione generale della scuola.

Di seguito l’ultimo documento redatto:

PAI ICZavalloni Riccione a.s. 2021.2022

timbro_Protocollo di prevenzione e gestione delle crisi comportamentali 2022 v1

PAI ICZavalloni Riccione a.s. 2020.2021

PAI IC Zavalloni Riccione a.s. 2019.2020 v1

Questo documento è il protocollo di accoglienza di Istituto e costituisce la linea guida di informazione, riguardante l’accoglienza e l’inserimento ottimale degli alunni che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento. Nella scuola odierna le differenze relative a situazioni individuali degli alunni, ai livelli socio-culturali, a modalità di acquisizione ed elaborazione delle informazioni, agli stili personali di apprendimento rendono di fatto necessario un lavoro individualizzato, la progettazione di interventi e azioni mirate. La personalizzazione dell’apprendimento (a differenza dell’individualizzazione) non impone un rapporto di uno a uno tra docente e allievo con conseguente aggravio del lavoro dell’insegnante, ma indica l’uso di “strategie didattiche finalizzate a garantire a ogni studente una propria forma di eccellenza cognitiva, attraverso possibilità elettive di coltivare le proprie potenzialità intellettive (capacità spiccata rispetto ad altre/punto di forza). In altre parole, la PERSONALIZZAZIONE ha lo scopo di far sì che ognuno sviluppi propri personali talenti” (M. Baldacci).

L’idea principale di questo protocollo per l’accoglienza degli alunni con DSA, nasce dalla volontà di rendere concrete nella consuetudine didattica di ogni giorno queste indicazioni. Contiene le linee guida per favorire un ottimale inserimento dell’alunno con DSA, le indicazioni che definiscono i compiti e le figure coinvolte nel processo di inclusione e le diverse fasi dell’ingresso, accoglienza e percorso didattico di questi alunni. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro e pertanto è soggetto a integrazioni e rivisitazioni, sulla base delle esperienze realizzate.

FINALITÀ

Il Protocollo, conformemente alla normativa vigente, ha lo scopo di:

  • garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni;
  • favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento, agevolando la piena integrazione sociale e culturale;
  • ridurre i disagi formativi ed emozionali;
  • assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;
  • adottare forme di verifica e di valutazione adeguate;
  • sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori nei confronti delle problematiche legate ai D.S.A.;
  • prestare attenzione ai segnali deboli, indicatori di rischio di D.S.A., mediante screening e osservazioni attente a partire dalla scuola dell’infanzia.

Protocollo Accoglienza DSA IC Zavalloni 2019

Materiali e risorse per D.S.A.

Attività di individuazione precoce di difficoltà di apprendimento nella letto-scrittura e nell’aritmetica

Nel mese di febbraio 2016 è stato firmato il Protocollo di Intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Emilia-Romagna, in applicazione dell’art. 7 comma 1 della Legge 8 ottobre 2010 n.170, relativo alle attività di individuazione precoce di possibili difficoltà di apprendimento nel processo di acquisizione della letto-scrittura e delle competenze aritmetiche, difficoltà che potrebbero risultare predittive di possibili Disturbi Specifici di Apprendimento.

Il percorso delineato nel Protocollo di Intesa, si avvierà nelle scuole a partire dall’a.s. 2016-2017; tale anno scolastico sarà considerato come periodo di sperimentazione, al termine del quale si potranno esprimere le proprie considerazioni, suggerire integrazioni o modifiche.

Il percorso delineato nel Protocollo si riferisce alle classi prima e seconda della scuola primaria, nelle quali è opportuno che vengano precocemente individuate le difficoltà di apprendimento. Nel corso di tali attività, va immediatamente approfondita la comprensione delle specifiche difficoltà di ciascun alunno, cui devono far seguito azioni di intensificazione  dell’insegnamento e di modifica dello stesso per meglio corrispondere allo stile di apprendimento degli allievi.

Soltanto a seguito di questa catena di azioni didattiche, ed in caso di difficoltà persistenti anche dopo la variazione nelle modalità di insegnamento ed il potenziamento dello stesso, le scuole potranno consigliare alle famiglie di richiedere una visita specialistica per appurare la possibile esistenza di un Disturbo Specifico di Apprendimento.

Protocollo d’intesa tra U.S.R. e regione Emilia Romagna

Allegato 1

Allegato 2

Protocollo d’intesa per l’individuazione precoce di possibili difficoltà di apprendimento

Allegato 1

Allegato 2

PER LE FAMIGLIE


Inclusione.it (Sito con informazioni utili)

“Guida di sopravvivenza”

Aiutare nei compiti e dare supporto scolastico

 MATERIALI PER L’APPROFONDIMENTO

Un libro “Demone bianco”

Alcuni video:

“Come può essere così difficile”

“Stelle sulla terra”


SOFTWARE GRATUITI

Programmi per espressioni con numeri naturali, frazioni e numeri relativi

Programmi free PRO DSA (Progetto Regionale PRO DSA Emilia Romagna)

Applicazioni DSA (Raccolta e descrizione di app per i DSA per la scuola primaria e secondaria)

 LIBRI DIGITALI

Accesso al servizio LIBROAID (Nuove modalità per l’a.s. 2015- 2016)

Per richiedere i libri digitali (Registrazione)

Libro parlato Lions (Audiobiblioteca con una sezione di classici per ragazzi. Occorre registrarsi al sito ed inviare la certificazione)

MATERIALI DIDATTICI

Maestra Antonella – didattica per la scuola primaria (Schede, materiali per tutte le discipline)

Didattica per la scuola primaria (Schede, mappe e materiali per  tutte le discipline)

Didattica per la scuola media (Mappe concettuali, materiali e programmi  per  tutte le discipline)

Mappe concettuali per la scuola primaria e secondaria per tutte le materie

Schede facilitate e mappe per la matematica classi 1-2-3 media

Link e materiali per lo studio (mappe, video, ricerche, appunti…), testi semplificati e  audiolezioni  suddivisi per materia e per età

Sussidi didattici per la secondaria di 1° grado (e per le quarte e le quinte)

Alunni stranieri

Nelle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” del febbraio 2014 si legge: “ I minori stranieri, come quelli italiani, sono innanzitutto persone e, in quanto tali,  titolari di diritti e di doveri che prescindono dalla loro origine nazionale. La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte normativa nella legge sull’immigrazione n.40 del 6 marzo 1998 e nel decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998. La legge n. 189 del 30 luglio 2002 ha confermato le procedure di accoglienza degli alunni stranieri a scuola”

  1. Chi sono gli alunni di origine straniera?
    • Alunni con cittadinanza non italiana
    • Alunni con ambiente familiare non italofono
    • Minori non accompagnati
    • Alunni figli di coppia mista
    • Alunni arrivati con adozione internazionale
       
  2. La distribuzione nelle scuole degli alunni stranieri

Nell’ambito delle singole scuole, l’orientamento più diffuso è quello di favorire l’eterogeneità delle cittadinanze nella composizione delle classi… Specifiche esigenze didattiche possono richiedere la formazione temporanea di gruppi omogenei. Il numero degli alunni con cittadinanza non italiana non può superare, di norma, il 30% del totale degli iscritti.

Gli studenti stranieri che intendono proseguire gli studi presso istituzioni scolastiche italiane, e che siano ancora in età, secondo l’ordinamento scolastico italiano, di obbligo scolastico, vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio docenti deliberi diversamente tenendo conto:
-dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
-dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno;
– del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
-del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.
Qualora invece, gli studenti stranieri non siano più soggetti all’obbligo scolastico secondo l’ordinamento italiano, e devono iscriversi presso le istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, devono alternativamente richiedere l’ equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario, ovvero il Consiglio di Classe dell’istituzione scolastica cui l’alunno aspira ad iscriversi, valuterà l’accoglimento della richiesta, eventualmente subordinandolo al superamento di prove integrative ritenute necessarie ed avendo a riferimento il requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi in Italia.
I documenti da dover presentare, direttamente ad una istituzione scolastica italiana scelta per l’inserimento dello studente sono i seguenti:
certificato che attesti gli anni di scolarità o il titolo di studio recante firma del Dirigente scolastico della scuola frequentata nel Paese straniero, legalizzata dall’Autorità diplomatica o consolare italiana in loco;
dichiarazione di valore accompagnata dalla traduzione in lingua italiana del titolo (certificata e giurata, conforme al testo straniero) o del certificato che attesti gli anni di scolarità, da parte dell’Autorità diplomatica o consolare italiana operante nel Paese in cui il documento e stato prodotto;

In allegato:

  • Decreto legislativo 297/94
  • Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014
  • Protocollo di accoglienza degli alunni con nazionalità non italiana
  • “Diversi da chi?” – Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura del MIUR

Decreto legislativo 297/94  – Decreto Legislativo n. 297_94

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014 – Miur linee_guida_integrazione_alunni_stranieri_2014

“Diversi da chi?” – Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura del MIUR – DIVERSI DA CHI  

LINEE GUIDA DIRITTO ALLO STUDIO ALUNNI FUORI FAMIGLIA 2017

PPT-Alunni-NAI

 

Laboratori per alunni con D.S.A. – a.s. 2020/2021

PROGETTO ZAVALLONI 2021 sito